I monopattini elettrici sono ormai diffusi sull’intero territorio nazionale ed internazionale: la loro improvvisa popolarità ha fatto sì che, per mesi, si potesse circolare su questi piccoli mezzi di trasporto senza che vi fosse una specifica normativa a definirli. Nelle ultime ore, però, si sta parlando sempre più intensamente della nuova modifica del Codice della Strada che li vedrebbe protagonisti.
Come riportato dal sito HDMotori, infatti, la grande e dibattuta riforma delle regole di viabilità stradale, che si avvia verso un’ufficializzazione, comprende non solo nuove normative in merito al consumo di sostanze stupefacenti, utilizzo del cellulare e guida in stato d’ebrezza, ma anche alcune novità per quanto riguarda il monopattino elettrico su strada. Vediamo insieme i tre grandi punti di cui si compone la riforma per questo piccolo mezzo a due ruote.
Targhe, caschi ed assicurazioni per i monopattini elettrici
L’articolo 7 del testo di riforma si concentra sul monopattino elettrico: andiamo quindi ad analizzarlo nel dettaglio partendo da una prima regolamentazione, ossia quella per l’obbligo di assicurazione del mezzo, già acquistabile presso diversi servizi assicurativi con una spesa pari a circa 40 euro. Il testo recita:
I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non sono coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile.
Un altro punto estremamente importante riguarda l’obbligo di targa per il mezzo:
“I proprietari dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l’obbligo di chiedere il rilascio di apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato secondo le modalità previste con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti […]”
Casco necessario a tutte le età
Anche il casco appare tra le nuove obbligazioni introdotte dal Codice della Strada, senza alcuna eccezione relativa all’età del portatore del mezzo. Altri punti dell’articolo 7 si soffermano invece sui divieti: non sarà possibile sostare con il veicolo nelle aree pedonali e sui marciapiedi; non si potrà circolare al di fuori dei centri abitati e, in ogni caso, non ad una velocità maggiore ai 50km/h.