Svolta nel mondo degli operatori telefonici. L’AGCOM ha approvato un nuovo regolamento ufficiale volto a disciplinare i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche e a tutelare l’utente per quanto riguarda i contratti stipulati per telefonia e internet. Secondo le parole della Commissaria relatrice Elisa Giomi, gli utenti saranno finalmente al riparo dagli aumenti automatici dovuti all’inflazione e dai costi di recesso quando si vuole cambiare operatore.
Le garanzie saranno massime nei confronti dei consumatori, i quali quindi vedranno la possibilità di recedere liberamente da qualsiasi contratto indicizzato, in un’operazione senza precedenti portata avanti dall’AGCOM, dopo quella legata al telemarketing nello stesso settore. Per riassumere, il regolamento approvato e diffuso tramite apposito comunicato stampa, ha un punto principale: regolamentare i contratti verso l’utente da parte degli operatori.
L’AGCOM dunque abilità l’utente finale ad accettare solo per forma scritta l’eventuale modifica contrattuale proposta che riguardi esplicitamente un adeguamento periodico e automatizzato dei prezzi al consumo, dove l’indice di riferimento sarà sempre l’Indice Nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati senza tabacchi. Senza accettazione esplicita di questa modifica, le condizioni contrattuali restano quelle precedenti.
Quali tipi di rincari sono previsti dall’AGCOM
Esiste dunque la possibilità che l’utente riceva aumenti di costo particolarmente elevati legati all’inflazione, qualora decidesse di accettare la modifica contrattuale o fosse previsto in un nuovo contratto, dunque a fronte di ciò l’AGCOM ha posto delle limitazioni, vale a dire maggiore chiarezza e possibilità di recedere dal contratto senza costi. Per quanto riguarda la prima, qualsiasi sia la condizione con cui vengono dettate le condizioni contrattuali, che sia per iscritto o per via telefonica, l’operatore deve presentare una sintesi dettagliata e facilmente leggibile che includa le informazioni imposte dal regolamento.
Le disposizioni varranno per tutti i contratti a partire da aprile 2024, includendo sia i nuovi contratti, sia quelli per cui l’operatore aveva comunicato eventuali adeguamenti precedentemente alla data citata. In tutti i casi la clausola che prevede l’indicizzazione deve essere obbligatoriamente indicata nella sintesi e va appunto accettata dall’utente prima di procedere. Per quanto riguarda i contratti indicizzati, le regole imposte dall’AGCOM prevedono:
- In caso di adesione da parte dell’utente, al momento dell’aumento del canone connesso agli aumenti dell’indice dei prezzi al consumo esso ha il diritto di rescissione senza costi.
- Se il contratto dell’utente non prevede correttivi dovuti all’indice, vengono applicati costi previsti e messi in chiaro nella sintesi.
- L’operatore ha il diritto, in caso di contratto indicizzato con correttivi, di aumentare le tariffe in misura corrispondente all’aumento dell’indice annuale, ma allo stesso tempo è obbligato a diminuirle, in caso di riduzione di tale indice.
- L’adeguamento non può mai avvenire prima dei 12 mesi dall’adesione contrattuale.
- Se l’adeguamento è superiore al 5% del canone mensile da pagare, l’utente può chiedere all’operatore un passaggio senza costi a offerte analoghe prive di correttivi.
- Il costo di recesso, nel caso delle nuove attivazioni, sarà pari a 0 dopo i primi 24 mesi dalla stipula del contratto.
L’AGCOM inoltre specifica come l’operatore ha l’obbligo di rispettare la massima trasparenza e realizzare una tabella visibile nella descrizione del prezzo dell’offerta, con gli incrementi in base agli indici di inflazione dal 2 al 7%. C’è la necessità comunque che la delibera preveda disposizioni inibitorie per evitare che gli operatori violino le nuove regole o tentino di aggirarle.